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Tradimento coniugale e diffamazione
Tradimento coniugale e diffamazione
Tradimento coniugale e diffamazione
É vero che il tradimento coniugale non è considerabile reato ma solo una violazione contrattuale del patto di fedeltà stipulato dai coniugi nel momento dell’atto pubblico del matrimonio, ciò non toglie che una relazione extraconiugale possa ugualmente configurare il reato di diffamazione, ovviamente qualora sussistano determinate condizioni e che le stesse siano accertate, magari anche grazie all’intervento dell’investigatore privato che solo in provincia di Bari, ogni anno, si occupa di decine di indagini per infedeltà coniugale.
Il tradimento da parte del coniuge non può essere considerato neanche un illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno, l’unica conseguenza che può avere in sede di separazione è l’addebito della responsabilità al coniuge traditore, qualora fosse accertato che il tradimento sia la causa scatenante della rottura del matrimonio.
Il coniuge traditore, quindi, perde il diritto all’ottenimento dell’assegno di mantenimento qualora gli spettasse in virtù di una situazione economico-patrimoniale di svantaggio e ai diritti ereditari.
Come però abbiamo accennato, può capitare che l’infedeltà coniugale configuri il reato di diffamazione, questo ad esempio qualora la relazione adulterina fosse stata consumata “alla luce del giorno” oppure qualora uno dei due coniugi raccontasse in giro di essere vittima di infedeltà coniugale mentendo spudoratamente per danneggiare il partner con il quale non va più d’accordo (in questa seconda ipotesi non è il tradimento vero è proprio la causa della diffamazione ma la presunzione di incolpare il coniuge senza alcun motivo allo scopo di creargli un danno di immagine)
Il partner che va in giro a dire che il coniuge lo tradisce, mentendo sapendo di mentire, commette il reato di diffamazione come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13564 del 04.05.2020.
Cosa è la diffamazione?
Per diffamazione, in diritto, s’intende una condotta mirante a offendere e/o screditare la reputazione di una persona.
- Dispositivo dell’art. 595 Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57–58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596–599].
E’ diffamazione anche quando l’amante se ne vada in giro a rivelare di avere una relazione adulterina con il coniuge traditore rivelando nome e cognome. In questo caso se la confessione viene fatta a più persone, l’amante commette reato e può essere chiamato a risarcire i danni in sede civile per aver diffamato il coniuge tradito.
Anche in questo caso risulta evidente la necessità di rivolgersi a un buon investigatore privato che possa accertare sia il tradimento che la presenza di fatti che possano far scattare il reato di diffamazione nei confronti del traditore o del suo amante.